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L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'art. 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
