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Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta. Per i Consigli di disciplina, gia' convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art97 · fonte del testo