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L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di eta' previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art98 · fonte del testo