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I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento. Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art11 · fonte del testo