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Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo a servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', conmpreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art17 · fonte del testo