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La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art19 · fonte del testo