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Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art22 · fonte del testo