Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
