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Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere: per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente; per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali; per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 7 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art25 · fonte del testo