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Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme e' stabilita dalle leggi di reclutamento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art38 · fonte del testo