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Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
