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Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze. In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art54 · fonte del testo