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Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art55 · fonte del testo