Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. ((La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni)). 13 14
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'avviso di rettifica
13con decorrenza dal 1 settembre 1995
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 27/6/1995, n. 148) ha disposto (con l'art. 42) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995." La suddetta modifica entra in vigore il 27 giugno 1995.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
14con decorrenza dal 1 settembre 1995
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.". Ha inoltre disposto (con l'art. 54, comma 1) che " Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
