Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni: per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli del l'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma; per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti; per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art79 · fonte del testo