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Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla durata della detenzione o della sospensione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
