Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 200 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'eta' di anni sessanta. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio. I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le eta' previste nel primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art80 · fonte del testo