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I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art81 · fonte del testo