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Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art82 · fonte del testo