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Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile. Fino a quando tale decreto non sara' emanato l'accertamento suddetto continuera' ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art85 · fonte del testo