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L'anzianita' assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianita' posseduta.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art9 · fonte del testo