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In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

  • a)mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
  • b)mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
  • c)mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art92 · fonte del testo