Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, pero', i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge. I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art93 · fonte del testo