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Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'art. 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sara' disciplinata da appositi regolamenti.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art94 · fonte del testo