Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento sottufficiali e militari di truppa nonche' sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni. E' pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art95 · fonte del testo