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[1]Alla copertura dell'onere, di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 derivera' dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate: capitolo n. 26........ L. 53.500. capitolo n. 151....... L. 106.760. capitolo n. 183....... L. 80.200. capitolo n. 190....... L. 30.400. capitolo n. 245....... L. 48.140. capitolo n. 271....... L. 406.000.

[2]L'onere derivante dalla presente legge a carico l'esercizio 1954-55 sara' fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art96 · fonte del testo