Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure:
- a)in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
- b)in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
- c)in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1951, n. 39
2La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".
Testo vigente dal 27 febbraio 1951
