E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1952-53 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;910~art8 · fonte del testo