E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere al suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;750~art8 · fonte del testo