Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

  • a)alla ripartizione del fondo di lire 30.000.000.000 inscritto al capitolo n. 711 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
  • b)alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma, dell'art. 73 della legge citata. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni. La disposizione di cui all'art. 56, terzo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, suddetta, e' estesa all'esercizio finanziario 1954-55, per la somma prevista al capitolo n. 292 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;612~art20 · fonte del testo