Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 517, 518, 519 e 520 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente. I residui risultati al 30 giugno 1954 sui capitoli nn. 54-bis, 543-bis e 751-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, saranno trasferiti, con decreti del Ministro del tesoro, agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti per la liquidazione delle pendenze relative.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;612~art19 · fonte del testo