Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1956-57, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra di quelli previste dal Regolamento per la contabilita', generali dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti non sostituiti con i titoli medesimi. E' data facolta', altresi' al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere con proprio decreto, alla determinazione delle somme a corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del tesoro ordinari. Il Ministro per il tesoro ha, altresi', facolta' di emettere, per le esigenze di gestione del presente bilancio Buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal precedente comma, nonche' per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei Buoni medesimi, si fara' fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'aumento complessivo dei Buoni ordinari e dei Buoni poliennali messi in circolazione durante l'esercizio, valutati al netto ricavo, non puo' superare il disavanzo quale risulta dal successivo art. 27 ed il provento dei Buoni poliennali sara' devoluto a copertura del disavanzo stesso.

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;750~art18 · fonte del testo