Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1956-57 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;750~art7 · fonte del testo