Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 17.000.000, per l'esercizio finanziario 1957-58, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua di energia elettrica.

Testo vigente dal 3 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;642~art17 · fonte del testo