Ai sensi dell'art. 50 del, regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 9.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54 il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica.
Testo vigente dal 31 ottobre 1953
