Ai sensi dell'art. 50 del, regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 9.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54 il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-16;799~art16 · fonte del testo