E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda, autonoma delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1962-63, nel limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nel rispettivi capitoli nn. 462 e 464 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art13 · fonte su Normattiva