Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art21 · fonte su Normattiva