E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art1 · fonte su Normattiva