Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere nell'esercizio 1963-64, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio stesso.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art21 · fonte su Normattiva