Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 413, 413-bis, 574, 574-bis, 625 e 625-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art20 · fonte su Normattiva