E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte dei Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1960-61, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 444 e 446 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-19;1197~art12 · fonte del testo