E' data facolta' al Ministro del tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1960-1961, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo art. 28 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 gennaio 1961 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'art. 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-19;1197~art14 · fonte del testo