E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1962-1963, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo art. 34 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 gennaio 1963 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'art. 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art15 · fonte su Normattiva