Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-19;1197~art21 · fonte del testo