Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito per l'esercizio 1960-61, in lire 151.538.865 delle quali lire 150.568.865 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 286, per l'ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di San Giovanni in Roma.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-19;1197~art22 · fonte su Normattiva