Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
- a)alla ripartizione del fondo di lire 23.860.000.000 inscritto al capitolo n. 526 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
- b)alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata, in corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
