Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti spese:

  • 1)L. 101.0000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
  • 2)L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione edenativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra. partecipazione all'Organizzazione stessa
  • 3)L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • 4)L. 20: 000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edilici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ei adattamento agli stabili medesimi:
  • 5)L. 10.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
  • 6)L. 19.630.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica. europea, in Roma.

Testo vigente dal 30 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1105~art3 · fonte del testo