Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1953-54, le seguenti spese:
- 1)lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
- 2)lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa;
- 3)lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
- 4)lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
- 5)lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
- 6)lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.
Testo vigente dal 31 ottobre 1953
