Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1953-54, le seguenti spese:

  • 1)lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
  • 2)lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione alla Organizzazione stessa;
  • 3)lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • 4)lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
  • 5)lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
  • 6)lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;803~art3 · fonte del testo