E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa di lire 1.000.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a quelli di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Testo vigente dal 14 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;576~art4 · fonte del testo