L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e' elevata da lire 2.500 milioni a lire 3.500 milioni. L'aumento di lire 1 miliardo e' destinato alla concessione, al termini dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto.
Testo vigente dal 14 giugno 1966
